Contratti di edizione per le stampe.
Obbligo dell’editore di rendiconto delle copie vendute.
In base alla mia esperienza professionale, occupandomi spesso di questioni e controversie nate a seguito della stipula di contratti di edizione, ho constatato che pochi sanno che l’editore ha, oltre all’obbligo di corrispondere all’autore i compensi pattuiti, anche quello di rendiconto delle copie vendute. Tantomeno conoscono quali siano le forme corrette di tale rendicontazione.
L'editore è obbligato a pagare all'autore i compensi pattuiti (art. 126 co. 2, L. n. 633/41). Tale pattuizione può essere prevista nello stesso contratto oppure in un successivo accordo tra le parti.
Il criterio di determinazione di tali compensi è, invece, stabilito dal successivo art. 130: “Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti”. Tuttavia, il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di alcune categorie di opere che la stessa disposizione indica.
Sempre l’art. 130, nell’ultimo comma, dispone che: “nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute”. Il rendiconto è, infatti, necessario per conoscere l’ammontare del compenso dovuto all’autore.
L’editore è tenuto a fornire all’autore un rendiconto annuale sulle vendite e tale rendicontazione si intende chiusa il 31 dicembre di ogni anno.
Quest’obbligo del rendiconto, per i contratti di edizione a partecipazione, si fonda sulla natura e struttura del contratto, ai fini di un suo corretto adempimento (vedi De Danctis).
In mancanza di prescrizioni particolari dell’ordinamento sulla forma dei rendiconti dall’editore all’autore, questi sono sufficientemente chiari e completi quando rendano edotto l’autore del numero di copie vendute alla scadenza di ciascun periodo, dei resi, delle copie vendute nel periodo precedente, in modo da consentire all’autore la verifica della royalties a lui dovute (App. Milano, 30 Novembre 2001).
Nel caso in cui l’editore non fornisca all’autore il rendiconto entro i termini di legge o di contratto, si rende responsabile per tale inadempienza con le relative conseguenze.
A cura dell'Avv. Claudia Benvenuti
Diritto a informazioni chiare per gli automobilisti e pianificazione dei servizi di controllo della velocità. Questi gli obiettivi primari che il ministro dell'Interno ha voluto indicare e regolare con una direttiva che affida ai Prefetti il compito di monitorare il fenomeno dell’eccesso di velocità, causa della maggior parte degli incidenti stradali, e di pianificare le attività di controllo in modo che rappresentino uno strumento reale di prevenzione e non solo uno strumento per fare cassa. Spetta quindi ai Prefetti e agli organi di polizia il compito di disciplinare l'utilizzo degli autovelox. 

