mercoledì, 16 dicembre 2009

Contratti di edizione per le stampe.

Obbligo dell’editore di rendiconto delle copie vendute.

In base alla mia esperienza professionale, occupandomi spesso di questioni e controversie nate a seguito della stipula di contratti di edizione, ho constatato che pochi sanno che l’editore ha, oltre all’obbligo di corrispondere all’autore i compensi pattuiti, anche quello di rendiconto delle copie vendute. Tantomeno conoscono quali siano le forme corrette di tale rendicontazione.

L'editore è obbligato a pagare all'autore i compensi pattuiti (art. 126 co. 2, L. n. 633/41). Tale pattuizione può essere prevista nello stesso contratto oppure in un successivo accordo tra le parti.

 Il criterio di determinazione di tali compensi è, invece, stabilito dal successivo art. 130: “Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti”.  Tuttavia, il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di alcune categorie di opere che la stessa disposizione indica.

Sempre l’art. 130, nell’ultimo comma, dispone che: “nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute”. Il rendiconto è, infatti, necessario per conoscere l’ammontare del compenso dovuto all’autore.

L’editore è tenuto a fornire all’autore un rendiconto annuale sulle vendite e tale rendicontazione si intende chiusa il 31 dicembre di ogni anno.

Quest’obbligo del rendiconto, per i contratti di edizione a partecipazione, si fonda sulla natura e struttura del contratto, ai fini di un suo corretto adempimento (vedi De Danctis).

In mancanza di prescrizioni particolari dell’ordinamento sulla forma dei rendiconti dall’editore all’autore, questi sono sufficientemente chiari e completi quando rendano edotto l’autore del numero di copie vendute alla scadenza di ciascun periodo, dei resi, delle copie vendute nel periodo precedente, in modo da consentire all’autore la verifica della royalties a lui dovute (App. Milano, 30 Novembre 2001).

 

Nel caso in cui l’editore non fornisca all’autore il rendiconto entro i termini di legge o di contratto, si rende responsabile per tale inadempienza con le relative conseguenze.


A cura dell'
Avv. Claudia Benvenuti
  

AppuntiLegali alle 14:43 in: contratti, diritto autore
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venerdì, 20 novembre 2009

Domande & Risposte

Condominio: ripartizione delle spese per la pulizia delle scale.

"Nel mio condominio sono sorti problemi relativamente alla ripartizione delle spese per la pulizia delle scale condominiali. Come si potrebbe comporre la questione? Il regolamento non dice nulla in merito alla ripartizione di queste spese".
 
Lettera firmata.  
     
Secondo l’art. 1124 del Codice civile, le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono.
 
La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
   
Ma le spese di pulizia delle scale non si ripartiscono ex art. 1124, bensì ex art. 1123 C.C.
 
Infatti, per consolidata Giurisprudenza in tema di ripartizione di oneri condominiali, le spese per l'illuminazione e la pulizia delle scale non rientrano nelle spese per la conservazione delle parti comuni, tendenti cioè a preservare l'integrità e a mantenere il valore capitale delle cose, bensì in quelle utili a permettere ai condomini un più confortevole uso o godimento delle cose comuni e di quelle proprie. Con la conseguenza che ad esse i condomini sono tenuti a contribuire non in base ai valori millesimali di comproprietà, ma secondo l'uso che ciascuno di essi può fare delle parti comuni (scale) in questione, secondo il criterio fissato dall'art. 1123, comma secondo.

In tema di condominio di edifici, la disposizione dell'art. 1124 c.c. concernente la ripartizione fra i condomini delle spese di manutenzione delle scale, come la norma di regolamento condominiale che vi si conformi, riguarda le spese relative alla conservazione della cosa comune che si rendono necessarie a causa della naturale deteriorabilità della stessa per consentirne l'uso ed il godimento e che attengono a lavori periodici indispensabili per mantenere la cosa in efficienza. La disposizione non riguarda, pertanto, le spese di pulizia delle scale, alle quali i condomini sono tenuti a contribuire in ragione dell'utilità che la cosa comune è destinata a dare a ciascuno e che l'assemblea può legittimamente ripartire in virtù delle attribuzioni riconosciutele dall'art. 1135 c.c., anche modificando i precedenti criteri con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 c.c. trattandosi di criteri aventi natura solo regolamentare”( Cassazione Civile del 19/02/93 n. 2018) .
 
Dunque, le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, saranno sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
 
Però, se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese saranno ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.

Infine, qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione saranno a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.
 
A cura dell'Avv. Claudia Benvenuti  
AppuntiLegali alle 15:32 in: giurisprudenza, domande e risposte, comunione e condominio
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martedì, 27 ottobre 2009

Domande & Risposte

Rumori e quiete pubblica.

"Da mesi non riesco a trovare pace, specie notturna, a causa di schiamazzi, rumori in genere, e in particolare per i continui latrati di un cane di grossa taglia, proveniente dallo stabile dei vicini. Come potrei intervenire, in ragione delle diverse fonti di disturbo?". 
Lettera firmata.

Sempre più di frequente i rumori che caratterizzano la vita odierna eccedono i limiti della tollerabilità, rappresentando una fonte di disturbo se non, addirittura, di danni alla salute. Le fonti sono tendenzialmente infinite: dalle radio ad alto volume agli schiamazzi nottuni, dai dispositivi rumorosi impiegati in attività commerciali alle sirene ed antifurti, e così via. In questi casi sarebbe auspicabile una risoluzione “amichevole”; tuttavia, nel (frequentissimo) caso di una conclamata insensibilità, esistono diversi strumenti di tutela, da far valere con l'ausilio di un legale.

Ci si può rivolgere al Giudice di Pace (art.7 C.P.C.) per ottenere il rispetto dell’art.844 del Codice Civile che, regolando i rapporti di vicinato, vieta le immissioni, le esalazioni, i rumori e gli scuotimenti che superano la "normale tollerabilità": è questo un valore convenzionale, il cui eventuale superamento viene verificato con un’accertamento tecnico; il Giudice potrà inibire immediatamente l’attività rumorosa oppure imporre determinati accorgimenti che riducano il fastidio provocato. Il trasgressore potrà essere condannato al risarcimento dei danni nei confronti di coloro che hanno dovuto subire il fastidio provocato dal rumore.

Nel caso di rumori condominiali, va verificata l’eventuale esistenza di un regolamento di condominio o di delibere assembleari che stabiliscano norme diverse rispetto a quanto disposto dall’art. 844 C.C. Legittimato ad agire è il singolo condomino interessato dai rumori molesti. L’amministratore potrà agire solo nel caso in cui le immissioni moleste interessino parti comuni dell’edificio.

Vi sono poi due distinte ipotesi contravvenzionali, riferite dall’art. 659 c.p. rispettivamente al disturbo della pubblica quiete, da chiunque determinato e cagionato con modalità espressamente e tassativamente determinate; oppure alle attività rumorose, industriali o professionali, esercitate in difformità dalle prescrizioni di legge o dalle disposizioni dell’autorità.

Nel caso segnalato, ovvero il disturbo proveniente da un animale domestico, va ricordata una recente sentenza con cui la Corte di Cassazione (n. 26107/2006) ha ampliato l’ambito di tutela, negando che la sanzione ex art. 659 C.P. scatti solo in caso di disturbo di più persone; infatti “nel concetto di tranquillità pubblica [si] suole comprendere anche la quiete privata: anche il ridotto ambito delle molestie non esclude la sussistenza del reato, potendo esso ravvisarsi anche nel caso in cui rimanga leso l’interesse di una persona singola”.

A cura dell'Avv. Claudia Benvenuti

AppuntiLegali alle 14:00 in: rumori, domande e risposte, quiete pubblica
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giovedì, 24 settembre 2009

L'azione a tutela di cose comuni non necessita del litisconsorzio.
 
La Corte di Cassazione (Sezione II civile) lo ha chiarito, ribadendo un suo costante orientamento, con l'ordinanza del 7 settembre 2009 n. 19329, con cui ha accolto la domanda del proprietario di un immobile diretta a ripristinare la canna fumaria condominiale, modificata dal titolare di un altro alloggio dello stabile.
Secondo la Cassazione, infatti, nel giudizio instaurato a tutela della proprietà comune per l'eliminazione di opere abusive compiute da alcuni condomini non è necessaria l'integrazione del contradditorio nei confronti degli altri comproprietari, potendo ciascuno dei condomini agire individualmente a tutela del bene comune.

Costituisce orientamento costante della Suprema Corte il principio secondo cui, in tema di rapporti condominiali, nel giudizio instaurato a tutela della proprietà comune per l’eliminazione di opere abusive compiute da alcuni condomini, non è necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri comproprietari, dovendo i singoli convenuti rispondere autonomamente dell’addebitato uso e potendo ciascuno dei condomini agire individualmente a tutela del bene comune (cass. N. 10219 del 2002; Cass. N. 8546 del 1998; Cass. N. 1757 del 1987).
Infatti, in tema di controversie relative a questioni condominiali, bisogna distinguere tra ipotesi in cui non è necessario il litisconsorzio, e quindi la chiamata in giudizio di tutti partecipanti al condominio, come quando si controverta tra condomini per il diritto all’uso della cosa comune ovvero quando l’azione sia stata proposta a difesa dei diritti, anche reali, del condominio nei confronti di terzi oppure a tutela della proprietà comune, ed ipotesi in cui tale partecipazione è indispensabile perché altrimenti la sentenza sarebbe inutiliter data, trattandosi di litisconsorzio necessario, come quando il singolo condomino, convenuto in rivendicazione d’un bene condominiale, eccepisca la sia proprietà esclusiva di detto bene; ovvero la domanda sia diretta all’accertamento della proprietà condominiale d’un bene; oppure il giudizio sia promosso da un condomino per sentirsi riconoscere comproprietario del bene comune posseduto da altro condomino, il quale deduca, in via riconvenzionale, la verificatasi usucapione del bene in suo esclusivo favore.

Nel caso in questione si verte nell’ambito della prima ipotesi, avendo agito il ricorrente per tutelare la cosa comune, in ordine alla quale non sussiste questione di proprietà con conseguente esclusione della sussistenza del litisconsorzio necessario con glia latri condomini.

A cura dell'Avv. Claudia Benvenuti
AppuntiLegali alle 11:12 in: giurisprudenza, comunione e condominio
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giovedì, 10 settembre 2009

Cassazione: multe nulle se il civico di casa è sbagliato.


Sono da considerarsi nulle le multe se consegnate con il numero civico di casa sbagliato o se l'ufficiale giudiziario dimentica di affiggere, alla porta dell'abitazione del destinatario, l'avviso con cui si dà comunicazione della sanzione amministrativa. Lo ha stabilito recentemente la Corte di Cassazione (sentenza n. 19323/2009 della seconda sezione civile), accogliendo le richieste di un automobilista romano, che si era visto recapitare a casa una cartella esattoriale con la quale il Comune gli intimava il pagamento di 331 euro, in seguito a tre sanzioni amministrative di cui peraltro non era mai stato portato a conoscenza.

Secondo quanto riportato in sentenza "le raccomandate non erano state recapitate ma erano state restituite per compiuta giacenza''. In una delle notifiche, poi, ''risultava errato il civico presso il quale risultava essere stata fatta la ricerca da parte dell'ufficiale notificante''. 

Il Giudice di 1° grado (il Giudice di Pace di Roma), aveva stabilito che l'automobilista era tenuto a pagare le tre multe in quanto il Comune, nonostante l'assenza del destinatario a casa, aveva provveduto a dare comunicazione delle multe in deposito con raccomandata con avviso di ritorno. Secondo il giudice di pace, dunque, ''la compiuta giacenza si riferiva proprio alle raccomandate con ricevuta di ritorno''.

Contro questa decisione, è stato proposto ricorso in Cassazione, facendo rilevare errori di notifica ed evidenziando come l'atto di avviso dell'avvenuto deposito delle multe non fosse giunto a conoscenza del ricorrente.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando la cartella esattoriale ed  evidenziando che ''non si puo' prescindere dalla verifica dell'esito del procedimento notificatorio (rilevabile solo dall'avviso di ricevimento) ai fini di considerare regolare o meno la notifica del verbale, non potendosi escludere in linea generale che l'avviso di deposito-giacenza dell'atto non sia in effetti pervenuto alla conoscenza dell'interessato, privandolo cosi' della possibilita' di tutelare i propri diritti''.  Conclude, stabilendo che: ''il mancato deposito degli avvisi di ricevimento della notifica'' vuoi perché l'ufficiale giudiziario ha sbagliato il civico dell'abitazione o perché ha dimenticato di affiggere alla porta l'avviso, ''se non giustificato, non può che determinare l'assoluta incertezza in ordine alla corretta conclusione del procedimento notificatorio''. Di conseguenza, ''in assenza di notifica valida l'obbligo di pagare la somma dovuta si estingue''.


Il Comune è stato condannato a pagare 400 euro di spese processuali.


A cura dell'Avv. Claudia Benvenuti

AppuntiLegali alle 14:09 in: giurisprudenza, multe
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lunedì, 24 agosto 2009

Stop ad autovelox selvaggio

Con la direttiva indirizzata a tutti i prefetti il ministro dell'Interno Maroni disciplina l'uso degli strumenti di misurazione della velocità affidando i controlli esclusivamente alla Polizia. Previste norme per la massima tutela della privacy

autoveloxDiritto a informazioni chiare per gli automobilisti e pianificazione dei servizi di controllo della velocità. Questi gli obiettivi primari che il ministro dell'Interno ha voluto indicare e regolare con una direttiva che affida ai Prefetti il compito di monitorare il fenomeno dell’eccesso di velocità, causa della maggior parte degli incidenti stradali, e di pianificare le attività di controllo in modo che rappresentino uno strumento reale di prevenzione e non solo uno strumento per fare cassa. Spetta quindi ai Prefetti e agli organi di polizia il compito di disciplinare l'utilizzo degli autovelox.

Per fare questo i Prefetti si avvarranno delle Conferenze Provinciali Permanenti distribuendo i servizi di controllo tra le diverse forze di polizia e le polizie locali, evitando anche la duplicazione dei rilevamenti sul medesimo tratto di strada.
Saranno, quindi, individuati i punti critici per la circolazione in cui maggiore è la sinistrosità in base ai dati del biennio precedente.

In aggiunta alla direttiva è stato sottoscritto dal Capo della Polizia e dal Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, un protocollo operativo che indicando le disposizioni nel dettaglio, fa chiarezza sulle questioni che, in passato, sono state oggetto di controversia.
Una volta per tutte è chiarito che non è sempre richiesto il fermo del veicolo per contestare la violazione.

Altra novità di rilievo è che la gestione delle apparecchiature è affidata solo dagli operatori di Polizia, viene quindi escluso l’appalto dei servizi di accertamento a società private. Il controllo della velocità costituisce un 'servizio di polizia' che non può essere delegato ad imprese che noleggiano gli apparecchi.
Previsti, inoltre, controlli periodici di funzionalità degli apparecchi e le modalità di segnalazione della presenza delle postazioni di controllo; non saranno più possibili, quindi, appostamenti di pattuglie nascoste.

Per una maggiore tutela della riservatezza, fotografie o riprese video devono essere trattate solo da personale degli organi di polizia incaricati al trattamento e alla gestione evitando accessi non autorizzati ai dati e alle immagini.


FONTE: Ministero Dell'Interno

AppuntiLegali alle 14:01 in: multe, autovelox, norme leggi direttive
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mercoledì, 08 luglio 2009

Domande & Risposte


In spiaggia: regole di comportamento e divieti.


 "Come ogni anno in spiaggia è diventato un’impresa godersi un po’ di relax. Improvvisati campi da calcio sulla battigia, con pallonate da finale dei mondiali e se osi lamentarti per esser stato colpito o perché ti stanno saltando sull’asciugamano, ti tocca litigare. Ma non c’era una disposizione che vietava i giochi sulla riva del mare?"   Lettera firmata.


In Italia le norme e le disposizioni abbondano, purtroppo mancano il loro rispetto e applicazione: molti ignorano che sono previste multe piuttosto alte anche per piccole infrazioni.


Nel Codice della Navigazione c’è un Regio Decreto 327/42 che prevede, all’articolo 1164, una sanzione di oltre mille euro (aggiornate all’oggi, naturalmente) per "chiunque non osserva una disposizione, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorita' competente relativamente all’uso del demanio o delle zone portuali". Sempre secondo l’art. 28 del Codice, fanno parte del demanio marittimo:  il lido, la spiaggia, i porti, le rade; le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell' anno comunicano liberamente col mare; i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.


Le spiagge, dunque, sono demaniali, cioè di proprieta' dello Stato, demandate a regioni e comuni e in gran parte date in concessione a gestori. Sulle spiagge non è consentito l'accesso e la sosta agli animali, se non previsto e ben indicato da un cartello. E' vietato giocare a pallone, a racchette o altri giochi che possano arrecare disturbo ai bagnanti, a meno che non ci siano aree allestite.


Non è, comunque, la legge a precisare cosa si puo' fare o non fare. La disciplina delle attività balneari è in genere di competenza comunale, che vi provvede tramite ordinanza.


Mentre, a dettare le norme specifiche per la disciplina dell’esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all’apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell’uso degli specchi acquei lungo il litorale del Circondario Marittimo sono le Capitanerie di Porto.


Chiariamo quindi che, se anche negli stabilimenti balneari o nelle strutture organizzate non si trovano cartelli di divieto, ciò non significa che in quel tratto di spiaggia non sia vietato portare il cane in spiaggia, o giocare al pallone (pallavolo, racchettoni, ecc.). Le pertinenze della battigia, i 300 metri per gli acquascooter ecc. permangono e con essi i divieti e le conseguenti multe applicabili ai trasgressori.


Le ordinanze in oggetto, inoltre, precisano anche che occorre lasciare un "corridoio" tra uno stabilimento e l'altro per l’accesso gratuito alla spiaggia demaniale, ma tale disposizione varia da zona a zona, oppure non viene fatta applicare.


Sono cinque i metri dalla battigia che devono sempre rimanere liberi, indipendentemente dallo stabilimento balneare che paga una concessione demaniale. Però attenzione non c’è nessuna norma che dice che siano 5 metri, decidono infatti le singole Capitanerie di porto, viste le dimensioni delle spiagge. Quello spazio è destinato al transito o sosta temporanea e non consente di fermarsi stabilmente o di impiantarsi con il kit da mare, anche perchè quello spazio deve essere in primo luogo per agevolare il passaggio e le operazioni di soccorso in mare.


 

Facile informarsi sulle norme vigenti sulle proprie spiagge, più difficile ahimè invocarne l’applicazione e il rispetto. La segnalazione alle autorità competenti, continua e da parte di tutti, delle violazioni di cui si è testimoni, è auspicabile per un miglioramento della qualità della nostra vita.


 

A cura dell'Avv. Claudia Benvenuti 

AppuntiLegali alle 11:04 in: domande e risposte, disciplina attività balneari
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mercoledì, 17 giugno 2009

ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI A MEZZO AUTOVELOX - PREVENTIVA INFORMAZIONE AGLI AUTOMOBILISTI DELL'INSTALLAZIONE DEL MACCHINARIO

NECESSITA' - CONSEGUENZE


In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuta a mezzo apparecchiatura di controllo (autovelox), la disposizione di cui all’art. 4, d.l. n. 121 del 2002 che prevede che dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data informazione agli automobilisti non è un obbligo che ha efficacia soltanto nell’ambito dei servizi organizzativi interni della p.a. ma è finalizzato a portare a conoscenza gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazione con metodiche elettroniche. Si tratta, quindi, di una norma di garanzia dell’automobilista, la cui violazione non è priva di effetto ma cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata. 

Sentenza n. 7419 del 26 marzo 2009  (Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj, Relatore P. D'Ascola).

AppuntiLegali alle 08:59 in: giurisprudenza, multe, autovelox, codice della strada
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